Per tracciabilità dei flussi si intende un insieme di leggi e provvedimenti atti a proibire, sfavorire e ostacolare, entro i limiti previsti dalla legge, l’utilizzo di contanti come metodo di pagamento per le transazioni economiche.
Tali leggi e provvedimenti sono stati introdotti dal Legislatore allo scopo di contrastare la criminalità e prevenire infiltrazioni malavitose, contrastando le imprese che operano in modo irregolare e anticoncorrenziale.
Ciò avviene principalmente tramite 3 strumenti:
- L’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in modo non esclusivo) alle commesse pubbliche; le Amministrazioni Pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere a effettuare i pagamenti tramite bonifico su tali conti correnti, fornendo le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operarvi;
- L’utilizzo di strumenti di pagamento che consentano la tracciabilià dei movimenti finanziari, e più specificamente tramite bonifico bancario o postale;
- L’utilizzo obbligatorio dei codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) sulle fatture elettroniche, per garantire la tracciabilità dei pagamenti.
A partire dalla Finanziaria del 2008, la legge stabilisce la trasmissione obbligatoria delle fatture elettroniche per i pagamenti destinati alle Amministrazioni dello Stato.
Il principale riferimento normativo in termini di tracciabilità dei flussi finanziari è poi la legge n. 136 del 13 agosto 2010, e più precisamente l’articolo 3. Esso prevede in particolare che tutti i pagamenti eseguiti da Clienti delle Pubbliche Amministrazioni:
- Devono essere versati sul conto corrente dedicato;
- Devono essere effettuati tramite bonifico bancario o tramite Addebito Diretto (SDD), essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
- Devono riportare nella causale del versamento il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, se necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP).
La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura e del relativo contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Il comma 2 del già citato articolo 3 della legge 136/2010 stabilisce che possono anche essere effettuati con strumenti diversi dal bonifico, purché garantiscano la piena tracciabilità delle operazioni, i pagamenti di:
- Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- Manodopera (emolumenti a operai);
- Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
- Imposte e tasse;
- Contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- Assicurazioni e fideiussioni;
- Gestori e fornitori di pubblici servizi;
Per questi casi, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sancisce che non è obbligatorio indicare il CIG o il CUP.
Cosa c’entra tutto ciò con ENEL? Anche per il pagamento delle Bollette le PA devono obbligatoriamente seguire le indicazioni della Legge 136, quindi qualsiasi ente sia interessato al pagamento di ENEL dovrà eseguire il pagamento mediante il conto sopracitato.
Inoltre particolare interesse anche per tutti quei soggetti che hanno diritto a sovvenzioni statali o appalti, i quali dovranno tracciare i pagamenti delle Bollette mediante bonifico bancario o Postale.